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Parto fisiologico indolore, consiglio regionale approva legge

Chiavaroli: ''l’Abruzzo all’avanguardia in questo contesto culturale e sociale, scrivendo una importante pagina nell’affermazione anche legislativa dei diritti delle donne''

L'AQUILA - Approvata oggi in Consiglio Regionale legge "Disposizioni regionali in materia di parto fisiologico indolore" “La legge, approvata oggi all’unanimità, è tra le prime in Italia a regolamentare un nuovo ambito di intervento, quello del PARTO FISIOLOGICO INDOLORE e pone l’Abruzzo all’avanguardia in questo contesto culturale e sociale, scrivendo una importante pagina nell’affermazione anche legislativa dei diritti delle donne”. E’ quanto affermano i Consiglieri Regionali del PDL Riccardo Chiavaroli, Nicoletta Verì e Walter Di Bastiano. La legge approvata – affermano i Consiglieri - nasce da una semplice constatazione: scegliere come partorire è un diritto delle donne, come deve esserlo il partorire senza dolore. Tuttavia in molti casi ciò non avviene. Invece sarebbe possibile, utilizzando sistemi di anestesia epidurale che esistono da moltissimi anni e si sono dimostrati molto efficaci e sicuri dal punto di vista medico-scientifico, consentendo di ridurre o eliminare in via analgesica i dolori legati al travaglio e al parto nella sua globalità. In Italia, e segnatamente in Abruzzo, tale metodo stenta però ad essere applicato. Scopo della presente legge, quindi – dicono ancora i proponenti - è quello di introdurre nella nostra regione tale possibilità di scelta a favore del parto indolore. Un sistema in larga parte utilizzato in tutto il mondo con punte che vanno dal 30 % della Francia al 70% nel Regno Unito, ma che in Italia si ferma al 10% a causa di una mancata conoscenza ma soprattutto per la indisponibilità presso il servizio sanitario presente nei territori di residenza o, quando disponibile, a pagamento. Di contro, in Italia, si registra il primato dei parti cesarei con percentuali medie vicine al 40% (un parto ogni quattro), metodo notoriamente invasivo, scelto troppo spesso non per necessità ma per evitare il dolore, partorendo però in anestesia generale. Secondo i piu’ recenti dati dell’Istituto Superiore di Sanità, ad esempio, in Abruzzo si è passati (mediamente tra strutture pubbliche e private) dal 14,2% di parti cesarei effettuati nel 1980, al 36,4% effettuati nel 2000 con un incremento del 156%! Va da sé che, in mancanza di possibilità di scegliere in Abruzzo il parto indolore con epidurale, non esistono dati significativi in termini statistici circa il suo utilizzo nelle diverse strutture regionali anche se, a discrezione dei singoli reparti ospedalieri, tale sistema viene adottato su base sperimentale. Il sistema del parto fisiologico indolore in Abruzzo, concludono i consiglieri Chiavaroli, Verì e Di Bastiano - può divenire, senza costi aggiuntivi, un sistema che garantisce alla donna la scelta di sicurezza medica e serenità in uno dei momenti più belli della sua vita, come testimonia la campagna “Bollino Rosa” promossa dal prestigioso “Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna” (Onda) che anche quest’anno ha monitorato le offerte di prestazioni mediche per il parto indolore nelle diverse strutture ospedaliere del paese premiando pubblicamente quelle più attive in questa direzione.

RELAZIONE
Scegliere come partorire è un diritto delle donne, come deve esserlo il partorire senza dolore. Così, fra gli altri, affermano anche i documenti del Ministero della Salute. Tuttavia in molti casi ciò non avviene. Invece sarebbe possibile, utilizzando sistemi di anestesia epidurale che esistono da moltissimi anni e si sono dimostrati molto efficaci nonché assolutamente sicuri dal punto di vista medico-scientifico, consentendo di ridurre o eliminare in via analgesica i dolori legati al travaglio e al parto nella sua globalità. In Italia, e segnatamente in Abruzzo, tale metodo stenta però ad essere applicato. Scopo della presente legge è quello di introdurre nella nostra regione tale possibilità di scelta a favore appunto del parto indolore.
Un sistema in larga parte utilizzato in tutto il mondo con punte che vanno dal 30 % della Francia al 70% nel Regno Unito, ma che in Italia si ferma al 10% a causa di una mancata conoscenza ma soprattutto per la indisponibilità presso il servizio sanitario presente nei territori di residenza o, quando disponibile, perché a pagamento. Di contro, in Italia, si registra il primato dei parti cesarei con percentuali medie vicine al 40% (un parto ogni quattro) metodo notoriamente invasivo, scelto troppo spesso non per necessità ma per evitare il dolore, e partorendo però in anestesia generale. Secondo i piu’ recenti dati dell’Istituto Superiore di Sanità, ad esempio, in Abruzzo si è passati (mediamente tra strutture pubbliche e private) dal 14,2% di parti cesarei effettuati nel 1980, al 36,4% effettuati nel 2000 con un incremento del 156%! Va da sé che, in mancanza di possibilità di scegliere in Abruzzo il parto indolore con epidurale, non esistono dati significativi in termini statistici circa il suo utilizzo nelle diverse strutture regionali anche se, a discrezione dei singoli reparti ospedalieri, tale sistema viene adottato su base sperimentale.
Il sistema del parto fisiologico indolore, già adottato in altre regioni italiane, può divenire – senza costi aggiuntivi – un sistema che garantisce alla donna la scelta di sicurezza medica e serenità in uno dei momenti più belli della sua vita, come testimonia la campagna “Bollino Rosa” promossa dal prestigioso “Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna” (Onda) che anche quest’anno ha monitorato le offerte di prestazioni mediche per il parto indolore nelle diverse strutture ospedaliere del paese premiando pubblicamente quelle più attive in questa direzione.
Con la presente legge, pertanto, si potrà non solo introdurre un nuovo modello culturale legato al parto e alla salute di genere, ma fornire risposte concrete che evitino quanto più possibile di rendere questo straordinario e felice evento legato necessariamente ad una eccessiva medicalizzazione.
La presente legge si compone di 5 articoli :
Art. 1 - Parto fisiologico indolore
Art. 2 - Modalità di attuazione
Art. 3 - Personale e formazione
Art. 4 - Accordi con le altre Regioni
Art. 5 – Norma finanziaria
Art. 6 - Entrata in vigore
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PARTO FISIOLOGICO INDOLORE
Art. 1 (Parto fisiologico indolore)
1. Nel rispetto del diritto di libera scelta della donna sulle modalità e sullo svolgimento del parto, considerato che detta pratica è garantita dai Livelli Essenziali di Assistenza, così come stabilito nell’accordo Stato Regione n 137/CU del 16 dicembre 2010, recepito dalla Regione Abruzzo con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2011, n. 897 (Recepimento Accordo Stato – Regioni n. 137/CU del 16/12/2010. “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”. Istituzione del comitato percorso nascita regionale (C.P.N.R.) ed ulteriori disposizioni), la Regione Abruzzo favorisce il parto fisiologico, promuove l'appropriatezza degli interventi, anche al fine di ridurre in modo consistente il ricorso al taglio cesareo, e riconosce ad ogni donna in stato di gravidanza il diritto ad un parto fisiologico che le eviti o le riduca la sofferenza usufruendo gratuitamente di tecniche antalgiche efficaci e sicure ed in particolare della partoanalgesia epidurale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è, altresì, promossa la più ampia conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche socio-sanitarie, anche al fine dell'apprendimento e dell'uso delle modalità farmacologiche e non farmacologiche per il controllo del dolore nel travaglio-parto, ivi comprese le tecniche che prevedono il ricorso ad anestesie ed analgesie locali e di tipo epidurale.
3. L’effettuazione delle tecniche antalgiche di cui al comma 1 avviene, in assenza di accertate controindicazioni cliniche, su espressa richiesta della donna che può in ogni momento chiederne la sospensione, essendo il consenso alla partoanalgesia libero, consapevole e sempre revocabile.
4. Le aziende unità locali socio-sanitarie, anche attraverso il personale addetto ai consultori familiari, assicurano l’informazione sulle possibilità, sui limiti e sui rischi delle tecniche antalgiche nel parto in modo chiaro, preciso e completo nonché sulle strutture dove le stesse sono effettuate.
Art. 2 (Modalità di attuazione)
1. La partoanalgesia epidurale in ogni caso, e le altre tecniche antalgiche ove effettuate, sono offerte almeno dalle ore otto alle ore venti di tutti i giorni nelle strutture ospedaliere, pubbliche e private presso le quali è garantita l’assistenza al parto.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce, sulla base dei parametri relativi alla popolazione, al territorio, ai trasporti e alle comunicazioni viarie nonché del numero dei parti annui, le strutture ospedaliere che garantiscono per tutto il giorno l’effettuazione della partoanalgesia epidurale, individuando, in ogni caso, tutte quelle che registrano, annualmente, almeno cinquecento nascite.
3. Le aziende ASL predispongono l’offerta di partoanalgesia secondo criteri di sicurezza per la madre e il nascituro.
Art. 3 (Personale e formazione)
1. La Regione promuove la formazione del personale di anestesia e di quello addetto alle sale parto per una corretta e sicura pratica della partoanalgesia; a tal fine, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua criteri, modalità e costi per l’organizzazione e lo svolgimento di corsi specifici di formazione.
Art. 4 (Accordi con le altre Regioni)
1. La Giunta regionale è autorizzata alla stipula di accordi con le altre Regioni per regolare gli aspetti economici della partoanalgesia epidurale e delle altre tecniche antalgiche per le donne non residenti nel territorio regionale.
Art. 5 (Norma finanziaria)
1. La presente Legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 6 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.A.


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